DURC - Richiesta di proroga validità del DURC scaduti nel periodo successivo al 15.04.2020 – Chiarimenti agli operatori economici iscritti e iscrivendi all’Albo Fornitori della CUC del Gruppo Salerno Energia
DURC ON LINE - SCADUTI DAL 15.06.2020
Con riferimento alle richieste pervenute, si
rinvia a quanto riportato alla nota dell’INPS che ha chiarito con messaggio n.
2103 del 21/05/2020 che l’art. 81 del Decreto Rilancio n. 34/2020 ha precisato
che i DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020,
conservano validità sino al 15 giugno 2020, restando pertanto
esclusi dagli atti per i quali la L. n. 27/2020, di conversione del
decreto-legge n. 18/2020, aveva sostituito il testo del comma 2 dell’articolo
103 prevedendo che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, …, in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”.
Infatti, oggi, il
testo dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, nella
formulazione integrata dal decreto-legge n. 34/2020, risulta il seguente:
“Tutti
i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, …, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei
documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020
ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.”.
Pertanto,
alle richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data dal
16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal
D.M. 30 gennaio 2015 e dal D.M. 23 febbraio 2016, sottolineandosi
peraltro che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti
previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non
possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità
contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio
2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di
sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
Pertanto, nel caso l'Ente Certificatore (INPS, INAIL, CASSA EDILE) non abbia provveduto a rilasciare il documento e nel tempo necessario che detto Certificato sia emesso, sarà necessario caricare un'autodichiarazione su carta libera, a firma del legale rappresentante dell'Operatore Economico, con la quale si dichiara che è stata effettuata la richiesta del DURC, con il numero prot. rilasciato dall'ente certificatore. La scadenza da indicare alla autodichiarazione caricata al posto del DURC dovrà essere un mese dalla data di caricamento (es. Caricamento documento:17.06.2020 -> Scadenza 17.07.2020).
Saluti.
CUC DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA.